1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 2, comma 2, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;
b) nomina gli organi dei musei;
c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei diversi musei;
d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;
e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.