Art. 3.
(Competenze del Governo).

      1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 2, comma 2, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

 

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          b) nomina gli organi dei musei;

          c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei diversi musei;

          d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;

          e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.